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Rimborso IVA


Fideiussione per il rimborso dell'IVA


Il contribuente che ha maturato un credito IVA verso lo Stato, in alternativa alle possibilità di compensare o riportare il credito d’imposta all’anno successivo, può chiedere il rimborso totale o parziale del credito annuale o infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/72. Vi sono casi previsti per legge dove, per ottenere il rimborso, è obbligatorio il deposito di una fideiussione a favore dell’Amministrazione Finanziaria al fine di garantire quanto ricevuto nel caso in cui, a seguito di accertamento, lo stesso risultasse non dovuto in tutto o in parte. La garanzia ha una durata pari ad anni 3, ovvero al periodo necessario per l’accertamento della esistenza/veridicità del credito IVA chiesto a rimborso.
Il D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto che la garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000,00 euro (ovvero se dal cumulo dei rimborsi infrannuali risulta superato il limite dei 30.000,00 euro) e soltanto quando non sussistono i requisiti per l’esonero previsti all'art. 38-bis del DPR n. 633/72.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015 sono stati approvati i modelli di polizza fideiussoria per il rimborso dell’Iva.



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