Rimborso IVA
Fideiussione per il rimborso dell'IVA
Il
contribuente che ha maturato un credito IVA verso lo Stato, in
alternativa alle possibilità di compensare o riportare il credito
d’imposta all’anno successivo, può chiedere il rimborso totale o
parziale del credito annuale o infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis
del D.P.R. 633/72. Vi sono casi previsti per legge dove, per ottenere
il rimborso, è obbligatorio il deposito di una fideiussione a favore
dell’Amministrazione Finanziaria al fine di garantire quanto
ricevuto nel caso in cui, a seguito di accertamento, lo stesso
risultasse non dovuto in tutto o in parte. La garanzia ha una durata
pari ad anni 3, ovvero al periodo necessario per l’accertamento
della esistenza/veridicità del credito IVA chiesto a rimborso.
Il
D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1°
dicembre 2016, n. 225, ha previsto che la garanzia è obbligatoria
per i rimborsi superiori a 30.000,00 euro (ovvero se dal cumulo dei
rimborsi infrannuali risulta superato il limite dei 30.000,00 euro) e
soltanto quando non sussistono i requisiti per l’esonero previsti
all'art. 38-bis del DPR n. 633/72.
Con
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26
giugno 2015 sono stati approvati i modelli di polizza fideiussoria
per il rimborso dell’Iva.