Rata di saldo
Garanzia per la Rata di Saldo
L’affidatario
che ha ultimato i lavori può richiede il pagamento della rata di
saldo in fase di rilascio del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di verifica di conformità provvisorio, presentando
adeguata garanzia ai sensi del comma 6, art. 103, D.Lgs. 50/2016.
Tale garanzia ha lo scopo di tutelare la Stazione Appaltante alla
restituzione, totale o parziale, della rata di saldo per il pagamento
di quanto eventualmente dovuto dall’affidatario nel caso in cui
fossero rilevati difformità o vizi dell’opera non emersi in sede
di collaudo.
La
somma garantita è pari al valore della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di
definitività dei medesimi (ovvero due anni), allorché è
automaticamente svincolata estinguendo ogni effetto.
La
garanzia per la rata di saldo rilasciata sotto forma di polizza
fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.4 (o 1.4.1 in
caso di più garanti) di cui D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.