Provvisoria
Per
la partecipazione ad una gara d'appalto pubblica è necessario
depositare una "garanzia provvisoria" ai sensi dell'art. 93
del D.Lgs. 50/2016. Essa ha lo scopo di garantire la serietà
dell’offerta operata in fase di gara nella forma di una
liquidazione preventiva e forfettaria del possibile danno economico
derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto di appalto per
fatto dell’affidatario (operatore economico che risulta
aggiudicatario della procedura di gara).
L'importo
è generalmente fissato al 2% del prezzo base indicato nel bando di
gara o nella lettera d’invito; la Stazione Appaltante può
motivatamente ridurre l’importo sino all’1% ovvero incrementarlo
sino al 4% in proporzione alla natura e delle prestazioni oggetto del
contratto e al grado di rischio ad esso connesso. L'importo della
garanzia può essere ridotto per gli operatori economici in base a
quanto previsto dal comma 7.
La
durata convenzionale è di 180 giorni (o quella minore o maggiore
indicata nel bando) decorrenti dalla data del termine di
presentazione dell’offerta.
La
garanzia provvisoria rilasciata sotto forma di polizza fideiussoria
deve essere conforme allo schema tipo 1.1 (o 1.1.1 in caso di più
garanti) di cui D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.