Definitiva
Garanzia Definitiva
La
sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell’impresa
aggiudicataria è subordinato alla costituzione della “garanzia
definitiva” (detta anche garanzia per l’esecuzione) ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Essa ha lo scopo di garantire la
Stazione Appaltante da eventuali danni derivanti dall'inadempimento
da parte dell’impresa affidataria delle obbligazioni previste nel
contratto di appalto, nei limiti della somma garantita.
L’importo
è stabilito al 10% dell’importo contrattuale ma, in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove
il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia
può essere ridotto per gli operatori economici in base a quanto
previsto dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Per
quanto attiene alla durata essa decorre dalla data di sottoscrizione
del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
Tale
garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo
garantito.
La
garanzia definitiva rilasciata sotto forma di polizza fideiussoria
deve essere conforme allo schema tipo 1.2 (o 1.2.1 in caso di più
garanti) di cui D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.