Anticipazione
Garanzia per l'Anticipazione
L’impresa
aggiudicataria può richiedere l’anticipo del prezzo fino al 20%
dell’importo contrattuale per far fronte alle esigenze di liquidità
per l’avvio dei lavori. L’erogazione è subordinata al deposito
di una garanzia ai sensi dell’art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016, di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale (applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori), al
fine di tutelare la Stazione Appaltante alla restituzione totale o
parziale dell’anticipazione erogata all’affidatario a seguito di
risoluzione del contratto di appalto.
L’importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle Stazioni Appaltanti.
La
garanzia per l’anticipazione rilasciata sotto forma di polizza
fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.3 (o 1.3.1 in
caso di più garanti) di cui D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.